Lo statuto del Partito Nuovo del Territorio
Art. 1 - Denominazione e finalità
Il movimento politico (di seguito "il Partito" o "il Movimento") denominato
"PARTITO NUOVO DEL TERRITORIO".
ha per finalità quella di recuperare all'attività Politica l'indispensabile capacità di disegnare un futuro coerente per l'Italia attraverso il confronto civile sui programmi ed il profondo rispetto delle Istituzioni e dei valori costituzionali.
Art. 2 - Simbolo
Il simbolo del partito è costituito da un cerchio di contorno azzurro, con all'interno un cerchio più piccolo raffigurante, in bianco, la penisola italiana, ed in rosso e verde i confinanti mari, e contornato dalla scritta "PARTITO NUOVO DEL TERRITORIO" su campo bianco.
Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee.
Art. 3 - Sede
Il partito ha sede in Aviatico (Bergamo), località Monte Poieto.
Art. 4 - Durata e Scioglimento
Il partito si scioglierà una volta raggiunti gli obiettivi per cui si costituisce e comunque non oltre il termine della prima legislatura successiva al 2023.
Lo scioglimento anticipato del partito può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.
Con le stesse modalità sono nominati i liquidatori.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 5 - Organi
Sono organi del partito: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Presidente ed il Comitato Amministrativo.
Art. 6 - L'Assemblea
L'assemblea è l'organo rappresentativo di tutti gli associati e può modificare lo Statuto. Essa stabilisce la linea politica e programmatica del partito. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli Associati in regola con l'iscrizione e con i versamenti delle quote associative.
L'Assemblea è convocata dal Segretario ogni anno in via ordinaria; in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno i due terzi degli associati.
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci ordinari-militanti e, senza diritto di voto, anche i soci sostenitori, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ordinario-militante ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, solo da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 7 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea e determina l'azione generale del Movimento, specificamente sotto il profilo organizzativo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
E' di competenza del Consiglio Direttivo:
a) eleggere al suo interno il Presidente;
b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
c) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
d) deliberare in ordine alla decadenza dei suoi membri;
e) approvare, modificare ed integrare eventuali regolamenti interni;
f) stabilire le quote associative e la loro ripartizione;
g) gestire il fondo comune;
h) vigilare sull'osservanza dello Statuto.
In occasione di consultazioni elettorali politiche, il Consiglio Direttivo delibera sulla composizione delle liste e sulla designazione dei capilista, laddove previsti.
Il Consiglio Direttivo potrà emanare, di volta in volta, appositi regolamenti cui si dovranno attenere i singoli candidati sia perché venga accettata la loro candidatura sia per lo svolgimento delle campagne elettorali.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Segretario, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. In assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.
Art. 8 - Il Segretario (o Segretario Politico)
Il Segretario è eletto dall'Assemblea e rappresenta politicamente e legalmente il Partito di fronte ai terzi ed in giudizio.
Esso ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Partito e dura in carica tre anni.
Esso convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali.
Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario, il Consiglio Direttivo nomina un Commissario "ad acta" e convoca l'Assemblea straordinaria, che si riunirà entro trenta giorni dall'evento, per l'elezione del nuovo Segretario.
Art. 9 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ne fa parte di
diritto e dura in carica un anno.
La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.
Art. 10 – Il Comitato Amministrativo
La gestione amministrativa e contabile del Movimento è affidata al Comitato Amministrativo, costituito da 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, all'interno del Comitato Amministrativo, nomina il Segretario Amministrativo, al quale compete la responsabilità amministrativa e contabile del Movimento e funge da Presidente del Comitato stesso.
Il Comitato Amministrativo gestisce i flussi finanziari del Movimento nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché nei limiti delle disponibilità di cassa.
Il Segretario Amministrativo ed il Comitato Amministrativo possono essere revocati in ogni momento dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Amministrativo si riunisce nei tempi e secondo le procedure stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del Consiglio Direttivo.
Le principali attribuzioni del Segretario Amministrativo sono:
- l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fideiussioni, sul territorio dell'Unione Europea;
- la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
- la sottoscrizione di mandati di pagamento;
- l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
- la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
- la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Movimento, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario Politico;
- la gestione della contabilità del Movimento, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
- ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
Il Segretario Amministrativo, sentito il parere del Comitato Amministrativo, predispone ai sensi della Legge 2 gennaio 1997 n. 2 e della Legge 4 dicembre 1997 n. 460:
- il bilancio consuntivo, l'inventario e quant'altro inerente per legge;
- il bilancio preventivo.
L'esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario e deve essere approvato dal Consiglio entro i quindici giorni successivi.
Il Segretario Amministrativo redige, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario, l'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del Movimento. Il Consiglio Direttivo, approvato il bilancio consuntivo, delega il Segretario Amministrativo alla sua pubblicazione secondo la legge.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo. Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio Direttivo potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. Nel corso dell'anno, il Consiglio Direttivo potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo.
Art. 11 - Il patrimonio
Il Partito non persegue fini di lucro.
Il patrimonio del Partito è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra gli associati, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E' sancita la non trasmissibilità delle quote associative e la loro non rivalutabilità.
Art. 12 - I Gruppi Parlamentari
I parlamentari espressi dal Partito si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Segretario e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Direttivo. L'adesione al gruppo da parte di eletti espressi da altri movimenti politici dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario, con il quale andrà altresì concordata l'adesione ad altro gruppo degli eletti nelle liste del Movimento, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.
Art. 13 - Iscrizione al Partito
Si possono liberamente iscrivere al Partito, conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che s'impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto.
E' intrasmissibile la quota o contributo associativo.
Art. 14 - Soci
I soci si dividono in due categorie:
a) Soci Ordinari-Militanti: essi hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Partito e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Direttivo. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti.
La qualifica di Socio Ordinario-Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico.
Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l'espulsione automatica ed immediata del Socio, come pure il mancato rispetto del condizioni previste all'art. 1 del presente Statuto.
b) Soci Sostenitori: essi non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva.
Art. 15 - Tesseramento
L'importo della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.
A ciascun associato sarà rilasciata una tessera nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o Socio Sostenitore.
I Soci non in regola con il versamento della quota non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.
Art. 16 - Decadenza degli Associati
Oltre che per le cause previste agli artt. 1 e 15 del presente Statuto, la qualità di Socio si perde:
- per decesso;
- per dimissioni;
- per esclusione.
L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica.
Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi.
Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.
La Cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex Socio o dei suoi eredi.
Art. 17 - L'esercizio sociale ha durata annuale, dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.